Nell'ottica di una effettiva responsabilizzazione degli enti, il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, a lume del quale la responsabilità dell’ente si aggiunge per la prima volta nel nostro ordinamento a quella della persona fisica, autore materiale dell’illecito penalmente rilevante.
In passato, infatti, il principio della personalità della responsabilità penale aveva evitato all’ente qualunque conseguenza sanzionatoria di tipo penale se non l’obbligazione civile prevista dagli artt. 196 e 197 c.p., per il pagamento di multe o ammende, inflitte all’ente solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto.
Il Decreto, all’art. 6, ha tuttavia previsto una forma di “esonero” dalla responsabilità dell’ente che dimostri di aver “adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
La formulazione della norma prevede dunque come facoltativa e non obbligatoria l’adozione del sistema di controllo. Tuttavia, è evidente che predisponendo il modello di organizzazione e di controllo, in caso di sentenza penale sfavorevole, da un lato, l’ente non rimane sottoposto ad una delle sanzioni previste dal Decreto e, dall’altro, viene meno il rischio di una azione di responsabilità a carico degli amministratori che abbiano consentito all’ente di fruire dello “esonero”.
L’art. 6, comma 3, del Decreto, prevede, che le associazioni rappresentative degli enti possano redigere Codici di comportamento, sulla base dei quali andranno elaborati i singoli Modelli di organizzazione, da comunicare al Ministero della Giustizia, il quale può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.
Il Ministero della Giustizia ha emanato il decreto ministeriale 201/2003 per disciplinare l’approvazione da parte del Ministero dei Codice di comportamento sottoposti al suo esame.
I destinatari della disciplina adottata con il Decreto sono (art. 1, comma 2) “gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le associazioni anche prive di personalità giuridica”. La stessa disciplina non si applica (art. 1, comma 3) allo “Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (es. partiti e sindacati) ed è verso queste tipologie di soggetti che si rivolge l'attività in tal senso espletata dallo Studio Legale Famiglietti il cui organico, operando in sinergia con i migliori consulenti aziendali e con le altre figure professionali operanti nel settore, ha ormai acquisito una considerevole esperienza tanto nella predisposizione dei modelli organizzativi tali da consentire il conseguimento dell'esimente di cui al menzionato art. 6, quanto nella successiva periodica attività gestionale.
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